Il nuovo Codice etico, in vigore da 13 gennaio 2015, è suddiviso in cinque parti:
– integrità nella ricerca
– conflitti di interessi
– ricerca con l’uomo
– ricerca e interventi di sanità pubblica
– sperimentazione animale
Per la ricerca, gli animali devono essere utilizzati soltanto quando gli approcci alternativi sono risultati inadeguati.
I benefici attesi da tali ricerche devono essere superiori al danno o al disagio inflitto ad un animale.
I progetti sperimentali devono essere scientificamente validi e non devono costituire una duplicazione di ricerche scientifiche già realizzate.
Il protocollo sperimentale deve essere redatto prima dello studio e deve ottenere le autorizzazioni di legge.
Il monitoraggio intramurale, implementato da tempo e recentemente assicurato anche dall’Organismo Preposto al Benessere degli Animali previsto dal DLvo n. 26 del 4 marzo 2014, necessita di continue verifiche e aggiustamenti, anche in funzione della rapida evoluzione delle tecniche, dei modelli e della tipologia variabile e talvolta sostitutiva delle specie animali coinvolte.
Il personale coinvolto nella sperimentazione animale a diretto contatto con gli animali deve aver ricevuto adeguate istruzione e formazione al fine di assicurare il benessere animale in termini di minimizzazione dello stress psicofisico, anche di lieve entità, in ogni fase delle attività sperimentali. I ricercatori coinvolti a qualunque titolo in progetti che prevedono l’impiego degli animali devono avere una conoscenza adeguata dei modelli sperimentali, conoscenza delle caratteristiche specie-specifiche eco-etologiche della specie utilizzata, ed essere in grado di valutare i costi/benefici della sperimentazione, l’effettiva necessità di utilizzare lo specifico modello animale, la capacità di interpretare i risultati in base a tecniche statistiche appropriate e tali da ridurre il campione dei soggetti sperimentali.
In Italia, la legislazione prevede che un veterinario sia designato alla tutela degli animali in sperimentazione con la responsabilità penale di poter/dover individuare in caso di necessità, un end-point reale diverso da quello sperimentale.
Il personale coinvolto nella sperimentazione animale a diretto contatto con gli animali deve aver ricevuto adeguate istruzione e formazione al fine di assicurare il benessere animale in termini di minimizzazione dello stress psicofisico, anche di lieve entità, in ogni fase delle attività sperimentali. I ricercatori coinvolti a qualunque titolo in progetti che prevedono l’impiego degli animali devono avere una conoscenza adeguata dei modelli sperimentali, conoscenza delle caratteristiche specie-specifiche eco-etologiche della specie utilizzata, ed essere in grado di valutare i costi/benefici della sperimentazione, l’effettiva necessità di utilizzare lo specifico modello animale, la capacità di interpretare i risultati in base a tecniche statistiche appropriate e tali da ridurre il campione dei soggetti sperimentali.
In Italia, la legislazione prevede che un veterinario sia designato alla tutela degli animali in sperimentazione con la responsabilità penale di poter/dover individuare in caso di necessità, un end-point reale diverso da quello sperimentale.
In Europa, i medici veterinari sono funzionalmente equiparati a esperti in grado di fornire consulenza in tema di benessere animale.
La sperimentazione animale è consentita e utilizzata per il miglioramento e la tutela delle condizioni di vita dell’uomo e degli animali e per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. È soprattutto impiegata per approfondire la conoscenza della biologia e della fisiologia, studiare i meccanismi patogenetici delle malattie che colpiscono l’uomo e gli animali, identificarne le modalità di prevenzione e, infine, verificare la sicurezza e l’efficacia di molecole e composti ad azione terapeutica, o eventualmente tossici e pericolosi.
Tutti i ricercatori “devono essere indipendenti e imparziali e la comunicazione con altri ricercatori e con il pubblico deve essere aperta e onesta”. Sovvertire la fiducia dell’opinione pubblica “potrebbe avere come conseguenza il disinteresse o l’applicazione di restrizioni indesiderabili per la ricerca”.
La sperimentazione animale è consentita e utilizzata per il miglioramento e la tutela delle condizioni di vita dell’uomo e degli animali e per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. È soprattutto impiegata per approfondire la conoscenza della biologia e della fisiologia, studiare i meccanismi patogenetici delle malattie che colpiscono l’uomo e gli animali, identificarne le modalità di prevenzione e, infine, verificare la sicurezza e l’efficacia di molecole e composti ad azione terapeutica, o eventualmente tossici e pericolosi.
Tutti i ricercatori “devono essere indipendenti e imparziali e la comunicazione con altri ricercatori e con il pubblico deve essere aperta e onesta”. Sovvertire la fiducia dell’opinione pubblica “potrebbe avere come conseguenza il disinteresse o l’applicazione di restrizioni indesiderabili per la ricerca”.
L’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato il Codice di etica veterinaria per garantire ancor di più il progresso della scienza, garantendo il benessere animale.
di Mosè Alise
Non ci sono commenti.