Luca Canale Commercialista del Lavoro
L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
Col messaggio n. 1414/2024 del 9 aprile u.s., l’Inps illustra le modalità tramite le quali la percezione della Naspi o della Dis-coll risultano compatibili con l’attività lavorativa.
Nel dettaglio, la Naspi risulta compatibile con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata o parasubordinata (co.co.co.), mentre la Dis-coll con i redditi da attività parasubordinata (co.co.co.) o autonoma (p.iva).
Di conseguenza gli importi soglia di riferimento sono i seguenti:
- reddito da lavoro dipendente o parasubordinato: 8.500,00 euro nel 2024 (elevata rispetto al 2022-2023 che prevedeva Euro 8.173,91);
- reddito da lavoro autonomo: 5.500,00 euro nel 2024 (invariato dal 2022).
In breve: i percettori di reddito di lavoro sportivo contenuti nelle soglie anzidette potranno cumulare la Naspi o la Dis-coll con il reddito percepito, ma la disoccupazione verrà ridotta dell’80% del reddito stesso.
Nel caso di reddito da lavoro che superi la soglia anzidetta, la Naspi o la Dis-coll non saranno percepite.