Il nuovo articolo 117 (Titolo V) della Costituzione italiana è all’esame della Camera dei Deputati, sempre rispetto alla vigente Carta costituzionale, le competenze su salute e sicurezza alimentare vengono riviste all’insegna del superamento della legislazione concorrente.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
– determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
– disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;
In base all’articolo 30 dell’AC 2613, la tutela della salute è così ripartita:
– le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute spettano alla competenza esclusiva statale;
– la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari è ascritta alla competenza regionale;
– l’alimentazione è soppressa nell’ambito della competenza concorrente, mentre vengono ascritte alla competenza esclusiva statale le disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare;
La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che l’organizzazione sanitaria, considerata “parte integrante” della tutela della salute pertanto le Regioni possono legiferare in tema di organizzazione dei servizi sanitari, ma sempre nel rispetto dei “principi fondamentali” stabiliti dallo Stato. Nel nuovo articolo 117, il riferimento alle “disposizioni generali e comuni”, in luogo dei “principi fondamentali” per la tutela della salute, intende dare alla legislazione statale la disciplina comune, uniforme sul territorio.
Sicurezza alimentare
A fronte della soppressione della competenza concorrente in materia di “alimentazione” il nuovo articolo 117, ascrive alla competenza esclusiva statale le disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare. Il dossier ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale, dell’attuale vigente quadro costituzionale, la materia sicurezza alimentare è ascrivibile alla tutela della salute .
Livelli essenziali di assistenza
La forte incidenza della competenza in materia di determinazione dei livelli essenziali sull’esercizio delle competenze legislative ed amministrative delle regioni è stata talora ritenuta tale da esigere che il suo esercizio si svolga attraverso “moduli di leale collaborazione tra Stato e Regione”. Proprio in ragione di tale impatto sulle competenze regionali, lo stesso legislatore statale, nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie o di assistenza sociale, ha spesso predisposto strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle competenze di queste.
di Mosè Alise