19 Ottobre 2015

La Sicurezza Alimentare parte integrante della Costituzione italiana

La Costituzione italiana, con il voto di martedì 13 ottobre e con l’applicazione del Ddl Boschi, modifica il Titolo V, dando allo Stato la tutela esclusiva della salute e delle professioni, introducendo nello Statuto la dicitura “sicurezza alimentare” come materia di legislazione dello Stato.

Gli articoli sottoposti alla riforma Boschi, sono gli articoli 116 (Forme particolari di autonomia regionale condizionata ad equilibrio di bilancio) e 117 (Potestà legislativa e regolamentare di Stato e Regioni) della Costituzione italiana, con le seguenti modifiche:

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 116

Attribuzione alle Regioni di autonomia condizionata. Con la riforma costituzionale questo spazio d’autonomia si amplia, ma si fanno più rigidi i criteri di accesso: solo se la Regione presenta un bilancio in equilibrio potrà spaziare in determinate materie, fra le quali le “disposizioni generali e comuni per le politiche sociali” e la “formazione professionale”; su queste materie potrà essere attribuita, “anche su richiesta delle stesse” una quota di autonomia alle Regioni, previa autorizzazione, cioè “con legge dello Stato” e “purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”.
La riforma Boschi afferma la superiorità dell’interesse nazionale. Nel nuovo articolo 117 si leggerà che, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire anche sulle materie non di sua potestà legislativa esclusiva, “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale”.

La sicurezza alimentare. Con la riforma costituzionale (Ddl Boschi) fa il suo ingresso nella Costituzione (art. 117), per la prima volta nella storia repubblicana, la dicitura “sicurezza alimentare” in quanto materia di legislazione esclusiva dello Stato. Sparisce invece, insieme a tutte le materie soggette alla legislazione concorrente, l’“alimentazione”.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 117

Eliminazione della legislazione concorrente fra Stato e Regioni.
Potestà legislativa esclusiva dello Stato: lo Stato continua ad avere la potestà legislativa esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale- ma anche (novità introdotta dal Ddl Boschi) sulle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare”. Allo Stato resta anche il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, con una integrazione (voluta da Montecitorio) che fa rientrare nella potestà legislativa esclusiva anche “i processi e le relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale”. Sotto la potestà legislativa esclusiva dello Stato ricadono anche le professioni tout court (e non già le ‘professioni intellettuali’ come recitava il Ddl Boschi poi corretto dal Parlamento).
Potestà legislativa esclusiva delle Regioni: alle Regioni spetta la potestà legislativa in alcune materie espressamente elencate. Fra queste “l’organizzazione dei servizi sanitari e sociali”.
Potestà regolamentare. Il potere di emanare regolamenti esecutivi, integrativi, ed attuativi delle leggi spetta sia allo Stato che alle Regioni “secondo le rispettive competenze legislative” delineate dal nuovo assetto.

di Mosè Alise

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