Per via delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito in maniera straordinaria l’Emirato di Dubai nella giornata del 16 aprile, si registrano gravi disagi nella viabilità e opzioni di trasporto molto limitate per gli spostamenti da e per l’aeroporto internazionale di Dubai, nonché consistenti ritardi, in arrivo e in partenza, e numerose cancellazioni di voli. L’aeroporto di Dubai International sta cercando di ripristinare quanto prima la sua completa operatività. Nel frattempo, i connazionali sono stati invitati alla massima prudenza e a contattare la propria compagnia aerea per avere informazioni aggiornate sullo stato del proprio volo, prima di avviarsi verso l’aeroporto.
«Per i voli/viaggi cancellati da e per Dubai – ha appena annunciato l’avvocato Angelo Pisani, presidente di NOI Consumatori – è stato promesso il rimborso, ma per le vittime chiediamo anche il risarcimento di tutti i danni e delle spese, comprese quelle derivanti dalla mancata assistenza, nelle more di una doverosa inchiesta sull’accaduto, senza che si nasconda nulla ai cittadini».
Cosa è successo? Centinaia di passeggeri, dopo aver pagato anche oltre 10mila euro ciascuno per il tanto desiderato viaggio-vacanza nei paesi arabi, sono rimasti a terra ed ora stanno vivendo un incubo, nel dubbio di aver perso il denaro speso e di non poter godere della vacanza.
Ora alla luce dei fatti, e senza un accertamento ufficiale delle cause del blocco aereo che ha impedito i viaggi verso Dubai, chi dovrà rispondere di tutti i danni? si chiedono da ore i malcapitati viaggiatori. «Senza dubbio i turisti hanno immediatamente diritto al rimborso dei pagamenti dei viaggi non goduti», tuona Pisani, che assiste numerosi viaggiatori rimasti per ore a Capodichino prima della brutta notizia del mancato volo per Dubai. Qualche agenzia, sollecitata dall’avvocato Pisani, ha già comunicato che si provvederà al rimborso. Ma chi pagherà il risarcimento dei danni morali derivanti dalla vacanza rovinata? Occorre stabilire la causa di quanto accaduto. Per questo, oltre a nominare alcuni esperti , l’avvocato Pisani chiede alle istituzioni di aprire un’inchiesta, anche a tutela della salute dei cittadini nel caso in cui si ripetessero tali strani fenomeni.
Ma quali sono esattamente le responsabilità del tour operator e del venditore? Risponde l’avvocato Pisani. Il venditore è responsabile solo per l’inesatta esecuzione delle prestazioni alle quali si è personalmente obbligato, in forza della stipulazione del contratto di intermediazione di viaggio.
Il tour operator, invece, è responsabile in caso di mancata soddisfazione dell’interesse del turista con riferimento alla modalità del viaggio, alla sistemazione alberghiera, al livello dei servizi. L’organizzatore è quindi chiamato a risarcire il danno tutte le volte in cui il turista consumatore viene alloggiato in una struttura differente rispetto al pacchetto viaggi offerto e non gode, o gode in maniera differente, dei servizi acquistati.
A seguire, lo studio Pisani risponde agli interrogativi di questi e di altri turisti che dovessero trovarsi in una simile condizione.
Cosa devi fare per ottenere il risarcimento?
Il primo passo è il reclamo, contenente la descrizione dei fatti lamentati e delle difformità rispetto ai servizi acquistati, che deve essere inviato entro 10 giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza (articolo 49 del Codice del Turismo).
Tuttavia, secondo la legge, il reclamo va inviato quanto prima (e quindi anche durante la permanenza) affinché l’organizzatore possa eventualmente porre rimedio ai disagi.
Se il turista non vede accolte le sue richieste, può avviare un’azione giudiziaria per far valere i suoi diritti.
Come ci si tutela?
Bisogna procurarsi delle prove fotografiche relative alle carenze o ai disagi lamentati (per esempio, piscina sporca, camere d’albergo non pulite e/o con difetti, strutture danneggiate, ecc.). Utile anche cercare nominativi ed i dati di altri sventurati ospiti della struttura, al fine di poter ottenere delle testimonianze qualora ve ne fosse bisogno.
Inviare infine un reclamo al tour operator di riferimento ed all’agenzia di viaggi tramite email, PEC o raccomandata.
Oltre a pretendere la restituzione dei soldi spesi per il viaggio, il turista può anche chiedere un «risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta» (così stabilisce il codice del turismo) rispondendo così l’agenzia di viaggi e/o il tour operator nei termini sopra chiariti anche del cosiddetto emotional distress subito dal viaggiatore in conseguenza dell’inadempimento stesso (sofferenze psichiche, disagi e turbamenti configuranti il cosiddetto danno morale quale “voce” di danno non patrimoniale ben tutelato nel nostro ordinamento).
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, infatti, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile.
La prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è infatti validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (Cassazione civile, sez. III, 11/05/2012, n. 7256).
E, la raggiunta prova dell’inadempimento, esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero. (nella specie, la Corte ha ravvisato anche il presupposto per la risarcibilità della gravità del pregiudizio, trattandosi di viaggio di nozze e come tale di occasione del tutto irripetibile) (Cassazione civile, sez. III, 11/05/2012, n. 7256).
La valutazione di tale danno non può che essere fondata su un giudizio equitativo ex art. 1226 c.c., e detto giudizio può essere parametrato sul prezzo relativo all’acquisto del pacchetto turistico giungendosi persino ad ampi profili risarcitori, oltre che al rimborso per intero del prezzo corrisposto, qualora si tratti di viaggio di nozze, quindi, di occasione assolutamente irripetibile!
Da ultimo è in vigore dal 1° luglio il Dlgs n. 62 del 21 maggio 2018 che contiene la nuova disciplina in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati di recepimento della direttiva Ue 2015/2302 che ha introdotto regole più stringenti a tutela dei consumatori e attribuito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) nuovi poteri di enforcement (accertamento violazioni e sanzione).
Più specificatamente, fermo restando il previgente quadro normativo, la principale novità è rappresentata dall’estensione della portata applicativa delle disposizioni in materia di pacchetti turistici e di servizi collegati.
Con l’entrata in vigore della novella, dunque, non solo le agenzie di viaggio ed i tour operators (tradizionali destinatari della normativa di settore) ma anche le compagnie aeree, le imprese di trasporto passeggeri via aerea, terrestre, ferroviaria, marittima, così come le piattaforme online che offrono o vendono servizi turistici rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione della normativa.
Nel nuovo impianto legislativo risulta di tutta evidenza la natura inderogabile delle disposizioni favorevoli ai consumatori, il carattere non rinunciabile dei diritti ad essi conferiti e l’apparato sanzionatorio che, per ciascuna violazione, è fissato in un minimo ed un massimo edittale (da 1.000 a 20.000 euro).
NOI Consumatori – Movimento Anti-Tax
Ufficio stampa avv. Angelo Pisani
presidente NOI Consumatori