12 Aprile 2025

Chi percepisce la NASpI: la partecipazione a corsi di formazione è obbligatoria.

Chi percepisce la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), la partecipazione a corsi di formazione è obbligatoria. Questo obbligo fa parte delle politiche attive del lavoro, finalizzate a favorire il tuo reinserimento nel mercato del lavoro.

Obblighi principali per i percettori NASpI

  1. Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID): Devi dichiarare la tua disponibilità a lavorare, sottoscrivendo la DID presso il Centro per l’Impiego.
  2. Partecipazione a corsi di formazione: Devi partecipare a corsi di formazione o riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Questi corsi sono gratuiti e finalizzati a migliorare le tue competenze professionali.
  3. Patto di servizio personalizzato: Al momento della sottoscrizione del patto, verrà definito un percorso formativo personalizzato.

Conseguenze in caso di mancata partecipazione

La mancata partecipazione senza giustificato motivo può comportare sanzioni, tra cui:

  • Decurtazione dell’indennità:
  • Prima assenza ingiustificata: decurtazione di un quarto di mensilità.
  • Seconda assenza ingiustificata: decurtazione di una mensilità.
  • Ulteriori assenze: decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione.

Come procedere

Per iniziare, recarsi al Centro per l’Impiego di riferimento, dove:

  • Sottoscrivere la DID.
  • Stipulare il patto di servizio personalizzato.
  • Si verrà indirizzato verso un percorso formativo.

I corsi sono finanziati da fondi pubblici e possono riguardare:

  • Aggiornamento professionale.
  • Riqualificazione.
  • Competenze trasversali (es. lingue, informatica, soft skills).

 

La normativa che stabilisce l’obbligo per i percettori di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) di partecipare a corsi di formazione o riqualificazione professionale è contenuta nell’articolo 25-ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dalla Legge 234/2021 e successivamente modificato dal Decreto Legge 4/2022, convertito nella Legge 25/2022.

Questo articolo prevede che i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria partecipino a iniziative formative o di riqualificazione professionale, con l’obiettivo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

La mancata partecipazione a tali attività formative, senza giustificato motivo, comporta l’applicazione di sanzioni, che possono includere la decurtazione dell’indennità o, nei casi più gravi, la decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

È importante notare che le specifiche modalità di attuazione e le sanzioni applicabili sono state dettagliate in decreti ministeriali successivi, come il Decreto del Ministero del Lavoro del 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022. Gazzetta Ufficiale

Per una comprensione completa delle disposizioni e delle eventuali sanzioni, è consigliabile consultare direttamente il testo dell’articolo 25-ter del D.Lgs. 148/2015 e i decreti attuativi correlati.

Art. 25-ter

(Condizionalità e formazione)

  1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al presente capo e al titolo II, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.

  2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) di cui all’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

((,)) che li mette a disposizione delle regioni interessate.

  1. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  2. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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