Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022, riguardante l’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro (in attuazione dell’art. 5, comma 2, legge n. 162/2021, e dell’art. 1, comma 138, legge n. 234/2021).
In particolare, il decreto definisce:
- a) i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5 della legge n. 162/2021e dall’articolo 1, comma 276, della legge n. 178/2020, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge n. 234/2021, in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni per il periodo di validità della medesima certificazione;
- b) gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro, in attuazione dell’articolo 1, comma 276, della legge n. 178/2020,come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge n. 234/2021.
Con la pubblicazione del decreto interministeriale sono stati forniti criteri e le modalità di concessione aziende private dell’esonero contributivo previsto dalla legge 162 in caso di possesso della certificazione di parità di genere e cioè di quel documento che attesta il livello che l’azienda ha raggiunto rispetto al tema della parità di genere sul luogo di lavoro.
Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di lavoro per il periodo di validità della predetta certificazione non superiore all’1% del limite massimo di € 50.000,00 l’anno; la soglia massima su base mensile è pari ad € 4.166,66, quindi l’azienda in possesso della certificazione di genere potrà inoltrare esclusivamente in via telematica apposita domanda all’Inps ( istruzioni dettagliate nella Circolare INPS n. 137 del 27/12/2022).
La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:
i dati identificativi dell’azienda; la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione; l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di genere; la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di genere; una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della certificazione di parità di genere e di non essere in corsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottabili Ispettorato del Lavoro; il periodo di validità della certificazione di genere.
Le domande verranno verificate dall’Inps e ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione.
Qualora in base alle domande ricevute ci dovesse raggiungere il plafond di risorse messe a disposizione da legislatore, il beneficio sarà proporzionale ridotto. Si ricorda che oltre il vantaggio contributivo, il possesso della certificazione della parità di genere può comportare un punteggio premiale per la concessione di aiuti di Stato e o di finanziamenti pubblici in genere e un punteggio premiale riconosciuto dalla pubblica amministrazione nei bandi di gara pubblici per l’acquisizione di servizi e forniture.
Per evitare truffe, l’INPS effettuerà controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro; in caso di revoca della certificazione le imprese interessate dovremmo dare tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità; i datori di lavoro che ne avranno beneficiato indebitamente, saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle relative sanzioni amministrative.
di Luca Canale