14 Aprile 2024

Mansueto: L’esercizio della professione di assistente bagnante è subordinato al conseguimento di un “brevetto di assistente bagnante” ​

Giovedì 18 aprile alle ore 18 presso la sede del CONI Campania in Via A. Longo, 46 Napoli verrà presentato il Corso di Salvamento organizzato dal Comitato Regionale ASC Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI unitamente alla Delegazione Provinciale di Napoli della FISA Federazione Italiana Salvamento Acquatico  un’associazione senza finalità di lucro che ha quale scopo la tutela della vita umana in ambiente acquatico ed è riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in base al prot. 0020845-04/03/2010, quale ente di formazione per il rilascio dei brevetti professionali di assistente bagnanti.

Presenti all’evento Sergio Roncelli Presidente Regionale CONI, il Delegato Provinciale di Napoli della FISA il Maestro di Salvamento – FISA -. Ciro Gifuni ed il Delegato Regionale della Federazione italiana Canottaggio sedile Fisso e Presidente regionale ASC Marco Mansueto.

Al margine della presentazione del Corso verrà siglato il protocollo di intesa tra ASC e FISA che avrà lo scopo di diffondere, armonizzare e finalizzare, nell’ambito del salvamento acquatico, le risorse e le competenze esistenti presso la Delegazione Provinciale di Napoli  FISA e presso la A.S.C. , per lo svolgimento di attività quali: Corsi per assistenti Bagnanti Mare-Laghi e Piscina, Corsi di Nuoto, Corso di soccorso con moto d’acqua, Corso soccorso fluviale ed Alluvionale e tutte le discipline afferenti ai settori specifici evidenziati nel sito nazionale www.fisasalvamentoacquatico.it

 

La professione:

L’attività dell’assistente bagnante è finalizzata a salvaguardare l’incolumità del bagnante in mare e/o in acque di balneazione, in caso di situazione di pericolo.

Egli adempie un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi delle vigenti disposizioni.

Il professionista, per ottenere l’abilitazione, deve superare un esame teorico-pratico e dimostrare il possesso di specifiche competenze quali: abilità nel nuoto e nelle tecniche di nuoto per il salvamento, primo soccorso e sostegno di Base alle Funzioni Vitali (Basic Life Support & BLS), abilità nella voga, conoscenza del ruolo dell’assistente bagnanti e responsabilità, conoscenza delle vigenti ordinanze di sicurezza balneare, nozioni di arte marinaresca e di meteorologia, anatomia e fisiologia del sistema respiratorio e cardiovascolare ecc.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE:

L’esercizio della professione di assistente bagnante è subordinato al conseguimento di un “brevetto di assistente bagnante” dopo il superamento di un apposito esame teorico-pratico, abilitazione che gli permette di adempiere all’esercizio della professione.

Per accedere all’esame occorre frequentare un corso secondo le modalità stabilite dagli Enti formatori autorizzati:

I corsi sono rivolti a chi ha già compiuto i 16 anni di età ed in possesso di ottime capacità natatorie.

L’attività di assistente bagnante è attualmente soggetta a revisione e verifica da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per il mantenimento di un elevato livello di qualità del professionista.

Origine della professione:

Nel 1918 una Circolare del Ministero dei Trasporti Marittimi e Ferroviari, imponeva alle Capitanerie di Porto del Regno di fare obbligo a tutto il personale addetto agli stabilimenti balneari  di comprovare l’idoneità nel nuoto, nella pratica del primo soccorso e della respirazione artificiale.

L’Amministrazione Statale si rivolse alla Società Nazionale Salvamento – SNS che, dopo un propedeutico corso ed un esame di idoneità, rilasciava un brevetto di “Soccorritore di Spiaggia” antesignano del “Brevetto di Assistente Bagnante“.

Il Ministero delle Comunicazioni – Marina Mercantile con Foglio d’Ordine n. 43 del 6 maggio del 1929 concesse alla Società Nazionale Salvamento l’autorizzazione al rilascio del “certificato di abilitazione all’esercizio del mestiere di bagnino“.

Oggi tale brevetto è rilasciato anche dalla F.I.N. Federazione Nazionale Nuoto – Sezione Salvamento, in virtù della Circolare n. 35 in data 9 settembre 1960 del Ministero della Marina Mercantile, nonché dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico F.I.S.A., con provvedimento autorizzativo di cui alla nota prot. 20847 in data 4 marzo 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Normativa:

La disciplina relativa all’attività in parola è regolata, all’attualità solo in via amministrativa.

Nel 2011, con il c.d. “Decreto Mille proroghe 2011”, il Legislatore aveva stabilito che “Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione dei brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011“.

L’art. 7, comma 6 del Decreto-Legge 30 dicembre 2015 n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, di cui si prevede nei 60 giorni previsti la conversione in legge, ha ulteriormente differito al 31 luglio 2016 il termine per l’emanazione del regolamento di disciplina del salvamento acquatico.

Il quadro normativo di riferimento relativo alla professione in trattazione, risulta mutato nel 2016, a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale 29/07/2016 n. 206 (G.U. n. 269 del 17/11/2016) con il quale è stata introdotta una normativa organica finalizzata all’individuazione degli organismi legittimati alla formazione al salvamento, al rilascio delle relative abilitazioni, alla fissazione dei requisiti minimi validi sull’intero territorio nazionale, all’introduzione di una disciplina unitaria del salvamento tanto per le acque marine che per le acque interne e piscine ed all’attribuzione di compiti di vigilanza in capo all’Amministrazione Statale.

Il Decreto Ministeriale 29/07/2016 n. 206 non è ancora entrato in vigore, in quanto oggetto di diversi provvedimenti di proroga (da ultimo, è stato ulteriormente fissato il termine di entrata in vigore del predetto Decreto al 31/12/2021 – Legge 28 febbraio 2020 n.8 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché’ di innovazione tecnologica” art. 13 comma 5-ter).

Per quanto precede, per l’accesso alla professione di assistente bagnante, rimangono in vigore le procedure descritte nel paragrafo “REQUISITI DI ACCESSO”.

Riconoscimento della qualifica/abilitazione professionale.

La disciplina relativa al riconoscimento della predetta abilitazione per quelle conseguite all’estero, stante la mancata entrata in vigore del Decreto Ministeriale 29/07/2016 n. 206 (G.U. n. 269 del 17/11/2016) non è, ad oggi, definita. I brevetti di assistente bagnanti sono difatti rilasciati non dall’Autorità Statale competente “Competent Authority” ma direttamente dagli Enti Autorizzati quali:

  • N.S. – Società Nazionale di Salvamento;
  • I.N. – Federazione Italiana Nuoto-Sezione Salvamento;
  • I.S.A. – Federazione Italiana Salvamento Acquatico.

 

Autorità Competente:

 

  • RICONOSCIMENTO DI TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO NELL’UNIONE EUROPEA  – D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali,
  • Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera / Reparto II
  • Viale dell’Arte 16, 00144 Roma (RM)
  • 06.5908.1
  • e-mail: reparto2@mit.gov.it– PEC: cgcp@pec.mit.gov.it ;
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