di Luca Canale
Presidente Provinciale Napoli di Confederazione dello Sport
Lavoratori sportivi: INPS – circolare n. 88 del 31 ottobre 2023
Finalmente la corposa circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 dell’Inps
Risponde, ai numerosi quesiti e dubbi sorti tra gli operatori del settore
fornendo, le indicazioni necessarie per la gestione degli obblighi contributivi
e per il corretto assolvimento degli adempimenti previdenziali.
Dal 1° luglio 2023 sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS,
secondo la disciplina di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 166,
anche i lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore del dilettantismo.
Resta confermato l’obbligo di iscrizione al Fondo,
ma esclusivamente nel settore professionistico,
per i lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c.
Per i lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo
o di collaborazione coordinata e continuativa
operanti nei settori professionistici
vige però solo l’obbligo assicurativo IVS presso il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi,
mentre non sussiste alcun obbligo di finanziamento delle prestazioni a tutela della malattia,
dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria.
Per i collaboratori coordinati e continuativi
ed i lavoratori autonomi del settore dilettantistico
è invece obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335) sezione “Committenti” per le collaborazioni coordinate e continuative e “Liberi professionisti” per il lavoro autonomo.
L’obbligo contributivo presso la Gestione separata scatta però al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa, e di conseguenza le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente tale importo (da considera come franchigia).
L’Inps, nella circolare n. 88 del 2023, chiarisce che, a tale fine, concorrono i compensi erogati dal 1° luglio 2023.
In caso di più rapporti, il limite della franchigia è superato quando viene raggiunto l’importo di 5.000 euro annui quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.
Anche Liberi professionisti provvisti di partita IVA sono obbligati all’Iscrizione alla Gestione Separata
Bisogna far attenzione che per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta i lavoratori autonomi titolari di partita IVA dovranno considerare quale base imponibile il reddito dichiarato nel modello Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato.
Per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate obbligati alla Gestione separata i versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.