Di Valeria Tramontano
Importante novità legislativa nel nostro ordinamento giuridico in materia di filiazione. Con la Legge n. 219 del 10/12/2012, sono state cancellate dalle disposizioni del Codice Civile gli aggettivi “naturali” e “legittimi”, riferiti ai figli. I figli sono solo e semplicemente “figli”.
L’obiettivo, tanto auspicato e finalmente raggiunto con l’approvazione della citata legge, è quello di eliminare ogni discriminazione tra figli “legittimi”, ossia nati nell’ambito del matrimonio e figli “naturali”, ovvero nati fuori dal matrimonio. Tutti i figli, pertanto,avranno lo stesso status giuridico (Art. 315 così come novellato).
Questa novità rappresenta la naturale evoluzione legislativa, che pur tanto si è fatta attendere, di una società in continuo cambiamento, in cui sono sempre più numerosi i figli nati da coppie di “fatto”, ovvero coppie che non hanno sacramentato la loro unione con il “sacro vincolo del matrimonio”, sia esso concordatario o semplicemente civile.
Un primo grando passo in avanti fu fatto, anni addietro, con la riforma del diritto di famiglia nel 1975, allorquando fu eliminata dal Codice Civile la spigolosa definizione di figlio “illegittimo” e sostituita con figlio “naturale”.
Ma la vera rivoluzione è giunta solo ora con l’eliminazione di ogni aggettivo che possa suonare anche vagamente discriminatorio nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Nessuna differenza, dunque, tra figli legittimi, naturali e adottivi.
Questi, in breve, i punti salienti della legge:
1) Riconoscimento dei figli: l’art. 74 del Cod. Civ. È sostituito dal seguente: ” (Parentela) La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel casoin cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta fuori dal matrimonio, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”, in modo tale da estendere integralmente il legame di parentela anche alle famiglie dei genitori.
2) Diritti e doveri dei figli (Art. 315 bis). La nuova disciplina prevede che il figlio ha diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; ha diritto, inoltre a crescere in faìmiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti , e compiuti i 12 anni di età, ad essere ascoltato in tutte le questioni e in tutte le procedura che lo riguradano. Ad . Es, in caso di morte dei genitori il vincolo di parentela si estenderà anche alla successione ereditaria, rispetto alla quale i figli nati furoi dal matrimonio avranno pieni diritti.
3) In ambito processuale la novità, riferita alla legge in commento, è data dal trasferimento della competenza del Tribunale per i Minorenni al Tribunale ordinario civile nei giudizi aventi ad oggetto l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 219/12, competente a conoscere e a decidere dell’affidamento dei figli di coppie di fatto, in caso di cessazione della convivenza dei genitori, non è più il Tribunale per i Minorenni bensì il Tribunale ordinario civile, che dovrà assumere tutti i provvedimenti in materia di affidamento, frequentazione e contributo economico in favore dei figli.
4) Per quanto riguarda il riconoscimento l’importante novità riguarda, infine, la possibilità di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio anche da genitori già uniti in matrimonio con altr persona al momento del concepimento.