In Italia, i proprietari dei macelli, in cui s’intende praticare la macellazione rituale, devono notificare all’autorità veterinaria competente per territorio di essere in possesso dei requisiti prescritti (19 Art. 2, lettera h) del D. lgs. n. 333 del 1° settembre 1998 recante attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento. Secondo l’art. 4 del Decreto ministeriale recante autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico dell’11 giugno 1980, occorre invece una richiesta espressa ai fini dell’esportazione, della carne ottenuta da animali uccisi secondo il rito ebraico.
di Mosè Alise
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