20 Marzo 2021

Il presidente regionale ASC Mansueto sulla lotta alla violenza di genere nello sport

Marco Mansueto, in qualità di presidente regionale di ASC, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, ha costituito un tavolo regionale per redigere i modelli e le linee guida organizzative e di controllo per contrastare la violenza di genere e ogni forma di discriminazione, a tutti i livelli, compreso quello sportivo. Il presidente regionale ASC Mansueto è consapevole dell’importanza di questo momento storico per promuovere la parità di genere anche in un settore cruciale come quello sportivo. La prevenzione della violenza di genere, delle molestie contro le donne e di varie forme di discriminazione sulla base di motivazioni etniche, religiose, di orientamento sessuale o di disabilità risulta al giorno d’oggi una priorità, insieme alla fissazione di sanzioni in caso di violazione delle norme stesse.

In particolare, Mansueto ritiene che lo sport debba farsi portavoce dell’istanza, oggi di assoluta importanza, della parità di genere e della lotta alle violenze ancora oggi reiterate contro la categoria femminile. Il presidente è allineato ai valori e agli obiettivi che da sempre ispirano l’ASC, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI: impegno, dedizione, onestà, collaborazione con persone di elevata competenza e costruzione di un futuro più egualitario. Valori che caratterizzeranno anche la lotta alla violenza di genere in ambito sportivo, a cui il presidente Mansueto intende collaborare con la costituzione di un tavolo regionale. Consapevole che lo sport debba educare al rispetto delle differenze di genere, il presidente di ASC Mansueto segnala l’importanza dei codici a tutela dei minori e per contrastare le molestie sulle donne, riportati sulla Gazzetta Ufficiale:

Titolo III
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
Art. 16
Fattori di rischio e contrasto
* ATTO COMPLETO *

della violenza di genere nello sport

1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive

associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni
benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee
guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo
dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori
e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di
ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione,
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le
linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base
delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società
sportive e delle persone tesserate.
2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le
Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare
entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al
comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva
nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione
a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate,
Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono
applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di
affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri.
3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società
sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al
comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate
dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,
enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono
affiliate.
4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le
Società sportive professionistiche, già dotate di un modello
organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.
5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e
delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari
a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo
II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di
cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,
600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.
6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline
sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni
benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e
le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte
civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi
di cui al comma 1.

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